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INDENNITÀ MATERNITÀ


Art. 33 Regolamento Attività di Previdenza e Solidarietà – art. 4 Statuto

 

L’art. 33 del Regolamento vigente rinvia al capo XII del T.U delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità introdotto con Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 (così come modificato dal Decreto Legislativo n.115/2003 e dalla Legge n.289/2003), dedicato alla tutela della maternità delle libere professioniste “iscritte a una cassa di previdenza”.
In virtù della predetta legislazione (cfr. artt. 70 -71 D.Lgs. n. 151/2001 in sezione normativa) spetta alla libera professionista una indennità, per i due mesi antecedenti ed i tre mesi successivi alla data del parto, pari ai cinque dodicesimi dell’80% del “solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo” nel secondo anno antecedente alla data dell’evento (parto, ovvero, aborto successivo al sesto mese, oppure data di ingresso del bambino nel nucleo familiare in caso di affidamento o adozione).
Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il terzo mese di gravidanza ma prima del sesto, l’indennità spetta nella misura di un dodicesimo del reddito professionale come sopra individuato.
A norma dell’art. 70, comma 3 bis, (introdotto con L.289/2003) l’indennità non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3 del citato art. 70 D. Lgs. n.151/2001 (anche in caso di gravidanza gemellare o plurima) (1).
L’indennità di maternità non è cumulabile con altre provvidenze eventualmente spettanti a carico di altri enti e/o istituti assicuratori e la relativa corresponsione è condizionata all’attestazione dell’inesistenza del diritto alle relative indennità
A norma dell’art. 33 del Regolamento, per avere diritto alla corresponsione dell’indennità il notaio deve presentare la domanda ( v. modulistica) alla Cassa, per il tramite del Consiglio Notarile di appartenenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dall’evento, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Il Consiglio Notarile, a sua volta, deve provvedere entro 15 giorni, all’inoltro della domanda alla Cassa che, ricorrendone i presupposti , provvederà entro tre mesi dal ricevimento della predetta alla liquidazione dell’indennità.
La domanda, in carta libera, deve essere corredata dai seguenti certificati:

  1. certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto;
  2. certificato rilasciato dal Comune comprovante la data del parto ovvero, in sostituzione, del certificato di assistenza al parto;
  3. copia della dichiarazione dei redditi dell’interessata relativa al secondo anno anteriore a quello dell’evento;
  4. dichiarazione con sottoscrizione autenticata resa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di cui al capo III, X e XI del D. Lgs. n.151/2001.

L’indennità spetta anche nel caso di ingresso nella famiglia di bambino adottato o affidato in preadozione alle condizioni di cui all’art. 72 D. Lgs.151/2001.
In questo caso la domanda deve essere presentata entro 210 giorni dall’ingresso in famiglia e deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. copia della dichiarazione dei redditi dell’interessata relativa al secondo anno anteriore a quello dell’evento;
  2. dichiarazione con sottoscrizione autenticata resa ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l’inesistenza del diritto all’indennità di cui al capo III, X e XI del D.Lgs n. 151/2001 e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia;
  3. copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

 

Alla copertura degli oneri per la corresponsione dell’indennità di maternità si provvede, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 151/2001, con un contributo annuo a carico di ogni iscritto, da ultimo fissato nell’importo di € 250,00 con delibera n. 185 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2008 ed approvata dai Ministeri vigilanti.

Note

1) La legge 15 ottobre 2003 n. 289 ha introdotto un importo massimo erogabile, con facoltà per ogni singola Cassa di elevarlo in funzione della capacità reddituale e contributiva di ciascuna categoria professionale. Con delibera n. 103 del 28 novembre 2003 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deciso di mantenere inalterato il tetto massimo fissato dalla legge in quanto rappresenta un parametro oggettivo in linea con l’assetto della Cassa ed in grado di mantenere in equilibrio il bilancio “maternità” che negli anni precedenti, causa il notevole disavanzo di gestione, era stato oggetto di specifici rilievi da parte del Collegio Sindacale e dei Ministeri vigilanti.

 

IMPORTO EROGABILE PER INDENNITA' DI MATERNITA EX ART. 70 D. LGS N. 151/2001
ANNO IMPORTO MINIMO IMPORTO MASSIMO
2006 € 4 224.48 € 21 122.40
2007 € 4 308.72 € 21 543.60
2008 € 4 382.76 € 21 913.80
2009 € 4 522.96 € 22 614.80
2010 € 4 554.16 € 22 770.80
2011 € 4 626.96 € 23 134.80