PENSIONE INDIRETTA - REVERSIBILITÀ

Coniuge, figli o altri congiunti del notaio deceduto in esercizio o in pensione possono avere diritto a pensione

Normativa di riferimento e requisiti

A norma dell’articolo 11 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà ha diritto a pensione, finché conservi lo stato vedovile, il coniuge superstite del notaio pensionato (pensione di reversibilità) o deceduto durante l'esercizio (pensione di indiretta).

Hanno inoltre diritto a pensione di reversibilità o indiretta gli orfani di notaio deceduto in pensione o in esercizio  fino al compimento della maggiore età. Il diritto si estende fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se questi proseguano gli studi presso istituti superiori o si iscrivano a corsi universitari o a scuole di specializzazione post-laurea, di preparazione per concorsi pubblici o master ed abbiano redditi che non superino il 50% della pensione diretta che sarebbe spettata al loro genitore.

Hanno, altresì, diritto a pensione gli orfani "maggiori di anni diciotto inabili a proficuo lavoro", alle condizioni di cui agli artt. 82, 85 e 86 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (il testo è consultabile in sezione normativa). Per tali figli, in particolare, è richiesto che, alla data del decesso del notaio dante causa, siano, oltre che inabili, a suo carico e con esso conviventi (1).

La presenza del coniuge superstite esclude l’autonomo diritto a pensione del figlio a carico, per il quale viene solo concessa al coniuge una maggiorazione della pensione dallo stesso goduta.

Tuttavia, il diritto a pensione dei figli mantiene la sua autonomia rispetto a quello del coniuge superstite se, in presenza di separazione o divorzio, questi non sono a carico del coniuge superstite oppure se quest’ultimo non è genitore degli stessi.

In mancanza del coniuge superstite e dei figli, hanno diritto a pensione gli altri congiunti del notaio (genitori e, in loro mancanza, fratelli e sorelle) indicati negli artt. 83 e 84 del citato D.P.R. 1092/1973, sempre che ricorrano le condizioni degli artt. 85, 86 e 87 dello stesso decreto (il testo è consultabile in sezione normativa) e che non vi siano persone obbligate a prestargli alimenti ai sensi degli artt. 433 e ss. del Codice Civile.

Qualora entrambi i genitori del notaio abbiano i requisiti per ottenere la pensione, il diritto del padre prevale su quello della madre, che rimane temporaneamente escluso. In caso di successiva morte del padre la pensione ad esso spettante si consolida in favore della madre.

I titolari sono obbligati a comunicare alla Cassa il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione della pensione, pena la restituzione delle somme impropriamente percepite, maggiorate degli interessi di legge.

Per ottenere il trattamento di quiescenza deve essere inoltrata apposita domanda alla Cassa, per il tramite del Consiglio Notarile dell’ultimo distretto in cui il notaio dante causa ha esercitato, mediante l’apposito modello (v.modulistica).

NOTE

(1) Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali, ad esempio, il ricovero in luoghi di cura o in altri istituti.