Maternità. Per il 2022 aumentano gli importi erogabili

Newsletter Comunicazione 13 Maggio 2022

Quasi 1 milione e mezzo, è quanto ammonta la spesa per la Cassa del notariato per l’indennità di maternità per il 2021. Una spesa in linea con quanto erogato anche nel 2020. E sempre per dare i numeri, sono 148 le donne che nel biennio hanno chiesto l’indennità.

Nel 2020 e nel 2021 l’importo minimo erogato è stato di 5.093,92 mentre quello massimo prevedeva 25.469,60 euro. Aumentano invece gli importi in vigore per l’anno 2022, per cinque mensilità, compresi tra 5.190,64 euro (importo minimo) e 25.953,20 euro (importo massimo).

Tutto quello che c’è da sapere sull’indennità

A norma dell’articolo 33 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà della Cassa Nazionale del Notariato (che rinvia al capo XII del Decreto Legislativo 26/03/2001 n.151), l’indennità di maternità spetta per i due mesi antecedenti ed i tre mesi successivi alla data del parto ed è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno antecedente alla data dell’evento (parto, aborto successivo al sesto mese o data di ingresso del bambino nel nucleo familiare in caso di affidamento o adozione). 

Per avere diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità il Notaio, oltre ad essere iscritto alla Cassa, deve presentare apposita istanza. Ai sensi del D. Lgs. 80/2015 la prestazione in esame può essere corrisposta, nei casi espressamente previsti dalla legge, anche ai padri che ne facciano richiesta (c.d. indennità di paternità). L’art. 83 del D. Lgs. 151/2001 (T. U. sulla maternità e paternità) prevede che gli oneri derivanti dal trattamento di maternità debbano trovare copertura con un contributo annuo posto a carico di ogni iscritto alle Casse di previdenza dei liberi professionisti e determinato da ogni singola Cassa in base all’andamento della gestione. 

Il contributo in questione, in considerazione dell’art. 39 del Regolamento sopra citato, dovrà essere riscosso dagli Archivi Notarili unitamente alle quote di onorari relative al mese di ottobre. La Cassa Nazionale del Notariato, inoltre, si avvale dei contributi statali previsti dall’art.78 del D. Lgs. 151/2001: tale articolo ha dettato disposizioni per la riduzione degli oneri relativi all’indennità di maternità prevedendo, nei casi di tutela previdenziale obbligatoria, di porre a carico del bilancio dello Stato una parte della prestazione erogata.

Indennità per il padre libero professionista

Con il Decreto Legislativo n. 80/2015 è stata introdotta la tutela per l’indennità di paternità per i liberi professionisti. La tutela è prevista per il medesimo periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista, o per la parte residua, nei soli casi di: a) morte o grave infermità della madre; b) abbandono del bambino da parte della madre; c) affidamento esclusivo al padre. L'indennità di paternità è erogata previa domanda, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per richiedere l'indennità di maternità