INTEGRAZIONE ONORARI

Il primo atto di solidarietą in ordine di tempo della classe notarile

Normativa di riferimento

Erogato a norma degli articoli 4-5-6-7-8-9 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietàart. 4 dello Statuto, l’assegno di integrazione rappresenta la prestazione che di fatto determinò l'istituzione della Cassa Nazionale del Notariato; esso ha costituito, quindi, il primo atto di solidarietà, in ordine di tempo, della classe notarile.

L'assegno di integrazione nel corso degli anni

Nel corso degli anni l'assegno ha subito notevoli e significative modifiche, fermo restando, sostanzialmente, il suo scopo primario, che consiste in un intervento diretto ad integrare gli onorari del Notaio fino alla concorrenza di una quota dell'onorario medio nazionale determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dall'art. 4 n. 2 del Regolamento per l'Attività di Previdenza e Solidarietà (minimo 20% - massimo 60% dell'onorario medio nazionale).

In presenza di eventi gravi e straordinari che abbiano inciso in modo significativo sugli onorari di repertorio, il CdA può, con deliberazione motivata, elevare al 90% la predetta quota.

Fino al 2001 la quota, inizialmente fissata nella percentuale del 35% dal Regolamento, non subì variazioni; successivamente, a far data dal 2003, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha ritenuto ragionevole intervenire sull'aliquota, per far sì che l'importo della predetta indennità si mantenga a livelli tali da consentire un recupero, in termini di valore, adeguato rispetto a quello dell'anno precedente. In particolare, con delibera n. 4 del 17 gennaio 2003, visti gli effetti dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2002, della “nuova tariffa notarile”, il Consiglio deliberò di ridurre la predetta percentuale portandola al 25%. Un secondo intervento, di segno opposto al primo, si è verificato negli ultimi anni a seguito della constatazione di una contrazione dell'onorario medio registratosi dal 2007 al 2012 a causa della sottrazione di alcune competenze professionali e dalla grave crisi economica generale; il C.d.A. della Cassa, considerata la situazione nel suo complesso, ha pertanto deliberato di elevare l'aliquota del massimale dell'integrazione portandola al 33% per gli onorari conseguiti nell'anno 2008, ed al 40%  per gli onorari conseguiti dal 2009 in poi.

L'assegno di integrazione, requisiti A norma dell'art 4 del Regolamento, così come modificato con delibere n. 55 del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2009, approvata dai Ministeri vigilanti con nota pervenuta a questa Cassa il 28 dicembre 2009, con delibera n. 85 C.d.A. dell'8 giugno 2012, approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 9 novembre 2012 e con delibera n. 112 C.d.A. del 16 dicembre 2016, approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 16 maggio 2017, il notaio che avendo conseguito, nell'anno di riferimento, onorari di repertorio inferiori alla quota dell'onorario medio nazionale, intenda chiedere l'assegno di integrazione deve dimostrare:

  • di avere fissato la propria residenza anagrafica in un comune del distretto di appartenenza per il periodo di riferimento, per i Notai di prima nomina è sufficiente che la residenza risulti trasferita entro il 31 dicembre del primo anno di esercizio;
  • di avere un reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposte) nell'anno di riferimento, che sommato a quello soggetto a ritenuta alla fonte, a cedolare secca e ad imposta sostitutiva, non superi una volta e mezza l'onorario di repertorio medio nazionale;
  • di aver prestato assidua assistenza alla sede sì da essere oggettivamente rispondente alle esigenze del servizio notarile e della produttività professionale, indipendentemente dall'assistenza minima stabilita dalla legge;
  • di disporre di un ufficio idoneo all'esercizio delle sue funzioni, sì da assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e decoro e la sicurezza della custodia degli atti e repertori.

La domanda di integrazione, a pena di irricevibilità, deve essere corredata dal questionario, compilato in ogni sua parte (rendendo dichiarazione espressa in ogni campo) dalla dichiarazione di consenso informato e dalle seguenti dichiarazioni espresse:

ai sensi dell’art.46 D.P.R .n. 445 del 28/12/2000 in ordine a:

  • residenza anagrafica e data dell’eventuale trasferimento di detta residenza;
  • ammontare del reddito imponibile nei termini di cui al comma 1 dell'art.4 del Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà, con distinzione espressa del reddito professionale percepito nell'anno di riferimento;
  • ammontare degli onorari repertoriali conseguiti nell'anno, e distinti per gli eventuali diversi distretti di appartenenza nell'anno;
  • data di iscrizione a ruolo e quella di cessazione;

ai sensi dell’art.47 D.P.R .n. 445 del 28/12/2000 in ordine a:

  • assidua assistenza alla sede,
  • eventuali interruzioni di servizio di cui all'art. 5 del Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà precisandone il periodo e le motivazioni;
  • eventuale esistenza a suo carico di casi di limitazione del diritto all'integrazione (art.4 commi 4, 5, 5 bis e 10 del Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà);
  • eventuale svolgimento di incarichi e/o altre attività lavorative;
  • altre dichiarazioni meglio descritte nel modello predisposto ad hoc, utili ai fini della valutazione dell'istanza.




L'assegno di integrazione spetta a quel Notaio che abbia prestato assidua assistenza alla sede in un ufficio idoneo all'esercizio delle sue funzioni e limitatamente al periodo di attività svolto.

L'assegno di integrazione spetta al Notaio per l'intero anno anche se ha interrotto il servizio per permesso di assenza fino ad un mese, per servizio militare, per malattia o ad altro impedimento non dipendente dalla volontà del Notaio (art. 5 comma 1 del Regolamento).

L'assegno di integrazione spettante ai Notai aderenti ad associazioni, è determinato sulla somma degli onorari di repertorio di tutti i Notai aderenti all'associazione, in base alla presunzione assoluta che le quote siano uguali.

Nel caso di nomina del coadiutore, agli effetti della determinazione dell'assegno, dall'onorario di repertorio del Notaio coadiuvato viene detratta (e a quello del coadiutore viene aggiunta) la metà degli onorari repertoriali relativi agli atti ricevuti dal coadiutore a nome del coadiuvato.

Limitazioni al diritto all'integrazione

Nel primo e nell'ultimo anno di esercizio, l'integrazione spetta limitatamente al periodo di attività prestato con riferimento e in proporzione alla media repertoriale dell'intero anno solare. Nel caso in cui il Notaio abbia conseguito il diritto all'indennità di maternità di cui al D.Lgs. 151/2001, l'integrazione spetta limitatamente al periodo dell'anno non coincidente con quello di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 del predetto decreto legislativo.

Con delibera n. 85 dell'8 giugno 2012, approvata dai ministeri vigilanti con nota del 9 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di questa Cassa ha sostanzialmente modificato la disciplina dell'integrazione nel caso in cui l’interruzione dell'esercizio derivi da procedimento penale e/o disciplinare. A norma dell'art.4 comma 5 bis del Regolamento (introdotto con provvedimento di approvazione ministeriale del 9/11/2012) l'integrazione non compete per l'intero anno, ma spetta limitatamente al periodo di attività svolta, quando l'interruzione dell'esercizio derivi da procedimento penale e/o disciplinare conclusosi con l'applicazione di sanzione disciplinare o sentenza di condanna passata in giudicato.

A norma dell'art. 5, comma 2 del Regolamento (novellato con modifica approvata con medesimo provvedimento ministeriale del 9/11/2012), nel solo caso in cui il procedimento si concluda con provvedimento definitivo di assoluzione, il Notaio ha diritto a richiedere l'assegno di integrazione maggiorato degli interessi legali, con riferimento al periodo in cui si è verificata l'interruzione nei modi e nei termini di cui all'art. 6 del Regolamento.

Il Notaio che abbia percepito l'assegno di integrazione per cinque anni (anche non consecutivi) e non consegue onorari repertoriali pari almeno al 15% dell'onorario repertoriale medio del distretto di appartenenza, perde il diritto all'assegno, salvo che non provi che il fatto derivi da cause obiettive o eccezionali.

Dopo dieci anni, anche non consecutivi di percezione dell'assegno, il notaio perde il diritto all'integrazione, salvo che non provi che il mancato conseguimento di onorari pari alla quota dell'onorario medio nazionale, è causata da circostanze obiettive od eccezionali.

I controlli dei Consigli Notarili e della Cassa

A norma dell'art.7 comma 1 del Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà, Il Consiglio notarile competente è tenuto ad esaminare la domanda, disporre gli opportuni accertamenti, esprimere un parere motivato e circostanziato circa l'accoglimento o il rigetto della stessa, allegando una relazione sui controlli effettuati e sulla continuità dell'esercizio svolto dal richiedente nell'anno di riferimento, con specifica indicazione dei periodi di interruzione o sospensione e della causa di questi ultimi.

Entro il termine del 15 luglio di ciascun anno il Consiglio notarile deve trasmettere alla Cassa la pratica dell'integrazione completa in ogni sua parte e corredata dal parere espresso dal Consiglio, dalla relazione sui controlli effettuati e sulla continuità dell'esercizio svolto dal richiedente nonché dal verbale d'accesso allo studio, eseguito personalmente dal Presidente del Consiglio o da un proprio delegato, contenente ogni elemento utile alla valutazione dell'organo deliberante della Cassa.

Ricevuti gli atti, la Cassa potrà:

  • disporre accertamenti suppletivi per accertare, con i mezzi che riterrà più opportuni, la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'integrazione, eventualmente disponendo accertamenti anche diretti circa l'assistenza dei Notai alle rispettive sedi e circa l'idoneità dell'Ufficio;
  • richiedere informazioni ai Consigli notarili al fine di accertare le circostanze obiettive od eccezionali che possano aver determinato il mancato conseguimento degli onorari minimi di cui all'articolo 4 ultimo comma, nonché su ogni altro elemento o circostanza che possano essere ritenuti utili al fine dell'istruttoria e dell'esame delle domande di integrazione.