PENSIONE SPECIALE

L'inabilità assoluta e permanente all'esercizio della professione dovuta a cause professionali può dare diritto alla pensione speciale

Normativa di riferimento e requisiti

A norma degli articoli Art. 12, 13 e 14 del Regolamento per l'Attività di Previdenza e Solidarietà, qualora sia riscontrabile un determinato nesso di causalità (di seguito meglio precisato) fra l’inabilità assoluta e permanente all’esercizio della professione e la professione stessa, al notaio, al coniuge ed ai figli aventi diritto a pensione viene riconosciuto il diritto alla pensione speciale (diretta, indiretta e di reversibilità) consistente nell'attribuzione della pensione rapportata all’anzianità di esercizio che il notaio avrebbe maturato se avesse raggiunto il limite di età di anni 75 anni, indipendentemente dal numero di anni di esercizio svolto.

L'inabilità o il decesso debbono derivare da specifiche infermità o lesioni, rientranti fra quelle contemplate dalla norma regolamentare, e debbono dipendere da fatti inerenti l’esercizio della professione. Si considera sussistente tale dipendenza quando detti fatti siano stati causa  esclusiva ovvero concausa efficiente e determinante dell’insorgenza dell'infermità o delle lesioni.

Sono equiparate all'esercizio della professione le attività svolte nell'ambito o per incarico di organi istituzionali della categoria e dei Comitati notarili regionali o interregionali.

La Cassa riconosce il diritto alla pensione speciale mediante il medesimo procedimento previsto per la pensione di inabilità, con costo della consulenza medico-legale a carico del richiedente.

La pensione speciale riconosciuta al notaio si estende al coniuge ed ai figli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Per ottenere la pensione speciale deve essere inoltrata apposita domanda alla Cassa, alla quale dovrà essere allegata tutta la documentazione medica comprovante lo stato di inabilità ed il nesso fra lo stesso e la professione notarile.

La domanda dovrà pervenire alla Cassa per il tramite e con il parere del Consiglio Notarile dell’ultimo distretto nel quale il notaio ha esercitato la professione.

Decade dal diritto a pensione speciale il notaio che non ne abbia fatto richiesta entro 5 anni dalla cessazione delle funzioni.

In caso di morte del notaio, l’avente diritto deve presentare la domanda per conseguire la pensione speciale indiretta nel termine di decadenza di cinque anni dalla data del decesso del dante causa.