Emergenza Covid-19 - Esonero parziale contributi previdenziali per il 2021

È operativo l'esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021 nel limite massimo individuale di 3 mila euro

L’articolo 1 comma 20 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, istituisce un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro su base annua riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo e professionista iscritto all’INPS o ad altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996.

Requisiti
Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  2. devono aver percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000,00 euro;
  3. non devono essere titolari, per il periodo oggetto di esonero, di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  4. non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e  10 febbraio 1996 n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
  5. devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori;

N.B. Ai soggetti che abbiano avviato l’attività professionale nel corso del 2020 non si applicano i requisiti di cui ai punti a) e b).

Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente alla Cassa Nazionale del Notariato entro il 31 ottobre 2021, termine prorogato al 2 novembre 2021 (primo giorno successivo non festivo) utilizzando il modulo di domanda scaricabile a piè di pagina che va firmato digitalmente e a cui devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. copia del documento di identità in corso di validità;
  2. copia del codice fiscale. 

La procedura telematica è l’unica a disposizione dei Notai; non saranno tenute in considerazione domande inviate in forma cartacea.

Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2021 sono considerate inammissibili le domande prive delle indicazioni ai punti precedenti e degli allegati o presentate dopo il termine perentorio del 31 ottobre 2021.

La quota parte del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, destinato ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è pari a 1000 milioni di euro.

Ai fini del rispetto di tale limite di spesa, quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto. Per tali ragioni saranno prese in considerazione tutte le domande correttamente pervenute entro il 2 novembre 2021, a prescindere dalla effettiva data di presentazione.

L’Ufficio Previdenza e Assistenza è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti sull’argomento all’indirizzo di posta elettronica: previdenza.assistenza@cassanotariato.it

Modulistica e documentazione